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Sez. 2, Sentenza n. 660 del 21/02/1975 (Rv. 373992 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - MANCATA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN APPELLO E IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373992-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - MANCATA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN APPELLO E IN CASSAZIONE.*

Il provvedimento con il quale il giudice di primo grado non autorizza la chiamata in causa di un terzo ad istanza di parte, ai sensi dello art 106 cod proc civ, involge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso in Cassazione. (Conf 305/69, mass n 338299).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)