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Sez. 1, Sentenza n. 305 del 03/02/1969 (Rv. 338299 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO IUSSU IUDICIS (CHIAMATA) - IN GENERE - PROVVEDIMENTO NEGATIVO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - INSINDACABILITA IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338299-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO IUSSU IUDICIS (CHIAMATA) - IN GENERE - PROVVEDIMENTO NEGATIVO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - INSINDACABILITA IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In tema di intervento su istanza di parte (art. 106 cod.proc.civ.), o di intervento 'iussu iudicis' (art. 107 dello stesso codice), il provvedimento con il quale il giudice di primo grado non autorizza la parte a chiamare il terzo in giudizio o non dispone d'ufficio l'intervento in causa del terzo, involge valutazioni del tutto discrezionali, che, come tali, anche se erronee, non possono essere oggetto di mezzi di impugnazione e, tanto meno, essere sindacate, in Sede di legittimita, da parte della Corte di Cassazione. (V. 812-67, mass. N.326906).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 270, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)