Sez. 3, Sentenza n. 997 del 08/02/1996 (Rv. 495770 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE; RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE | Sequestro conservativo - Verbale da parte del debitore del bene sequestrato - Creditore - Esercizio dell'azione revocatoria - Ammissibilità.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE; RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE
La vendita da parte del debitore del bene immobile, assoggettato dal creditore a sequestro conservativo, è atto idoneo ad arrecare immediatamente pregiudizio alle ragioni di quest'ultimo, sotto il profilo del pericolo della impossibilità o della maggiore difficoltà della esazione coattiva del credito, se dovessero venir meno per una qualsiasi causa (anche se riconducibile all'errore o all'inerzia del creditore stesso) gli effetti conservativi della misura cautelare, e il creditore, pertanto, ove ne ricorrano gli altri requisiti, può utilmente agire con l'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., perché sia dichiarato inefficace nei suoi confronti l'atto di disposizione patrimoniale del debitore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 686, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)