Sez. U, Sentenza n. 12072 del 09/11/1992 (Rv. 479407 - 01)
Edilizia popolare ed economica - Cessione in proprietà dell'alloggio - In genere | Requisiti maturati secondo la disciplina del d.P.R. n. 2 del 1959 e della legge n. 60 del 1963 - Posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario - Sopravvenienza delle leggi n. 513 del 1977 e n. 457 del 1978 - Ininfluenza - Ritardo colpevole dell'istituto assegnante nella procedura di cessione - Applicazione ai rapporti pendenti dei meno favorevoli criteri di determinazione del prezzo - Azione di risarcimento del danno dell'assegnatario, davanti al giudice ordinario - Configurabilità.
Edilizia popolare ed economica - Cessione in proprietà dell'alloggio - In genere
In tema di edilizia economica e popolare, la facoltà di conseguire la cessione in proprietà dell'alloggio, che lo assegnatario abbia maturato nel concorso dei requisiti relativi, secondo la disciplina di cui al d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2 ed alla legge 14 febbraio 1963 n. 60, integra una posizione di diritto soggettivo, sottratta alla discrezionalità dell'amministrazione, e mantiene tale consistenza anche dopo la sopravvenienza delle leggi 8 agosto 1977 n. 513 e 5 agosto 1978 n. 457. Pertanto, nel caso di ritardo colpevole dell'istituto assegnante nella procedura di cessione, deve riconoscersi all'assegnatario la possibilità di adire il giudice ordinario per il risarcimento del danno, anche in relazione al maggior esborso necessario per l'acquisizione in proprietà, stante il disposto dell'art. 27 della citata legge n. 513 del 1977, integrato dall'art. 52 della legge n. 457 del 1978, (che rende applicabile ai rapporti pendenti i nuovi e meno favorevoli criteri di determinazione del prezzo).
Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 CORTE COST., Legge 14/02/1963 num. 60 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)