Sez. 1, Sentenza n. 14698 del 02/10/2003 (Rv. 567311 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Requisiti ex lege n. 2 del 1959 (in ambito provinciale autonomo, ex lege n. 3 del 1963 prov. Bolzano) - Posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario - Configurabilità - Conseguenze.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE
In tema di edilizia pubblica, il rapporto che si instaura tra l'ente proprietario e l'assegnatario a seguito del provvedimento di assegnazione di un alloggio di tipo popolare o economico ha natura contrattuale, con la conseguenza che la posizione giuridica attiva riconosciuta all'assegnatario (non solo in ordine al godimento dell'immobile, ma anche) in relazione alla possibilità di acquisire la proprietà di tale bene, usufruendo della facoltà specificamente concessa dalle norme regolatrici dell'istituto (rappresentate, in ambito statuale, dall'art. 4 del d.P.R. n. 2 del 1959, e, in ambito provinciale - con riferimento al caso di specie -, dall'art. 4 della legge provinciale di Bolzano n. 3 del 1963) assume la consistenza di diritto soggettivo, non fruendo, al riguardo, l'ente proprietario di alcun potere discrezionale - per avere il legislatore interamente predeterminato le condizioni per l'accoglimento della richiesta di cessione in proprietà, - con la conseguenza che l'attività propedeutica alla stipulazione del contratto risulta totalmente vincolata, non essendo lasciata all'ammnistrazione alcuno spazio di valutazione e ponderazione di interessi pubblici in ordine all'agire nel caso concreto.
Riferimenti normativi: Legge 17/01/1959 num. 2 art. 4, Legge Prov. Bolzano 20/04/1963 num. 3 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)