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Sez. U, Sentenza n. 3444 del 24/03/1995 (Rv. 491377 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE | Convenzione di locazione - Natura privatistica - Conseguenze - Diritti soggettivi ed obblighi delle parti - Controversia relativa alla esecuzione di lavori di manutenzione dell'alloggio - Devoluzione al giudice ordinario.
Stato
decisa il 1995-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491377-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE

Il rapporto che si costituisce tra gli I.A.C.P. e gli assegnatari degli alloggi economici e popolari si compone di una fase pubblicistica, caratterizzata da posizioni d'interesse legittimo a favore dell'aspirante all'assegnazione e di una fase privatistica, che s'instaura con la convenzione di locazione, caratterizzata da posizioni di diritto soggettivo perfetto e da obbligazioni a carico di entrambi i contraenti. Pertanto, la controversia nella quale l'assegnatario chieda la condanna dell'Istituto alla esecuzione di lavori di manutenzione dell'alloggio locatogli rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, investendo il rapporto locativo (non quello pubblicistico di assegnazione, al pari delle pretese che trovano fondamento nel diritto soggettivo dei locatori alla cessione in proprietà degli alloggi (nella specie, domanda di pagamento del costo dei lavori di manutenzione ovvero della somma corrispondente all'incidenza del degrado dell'immobile sul valore commerciale dello stesso, alternativamente proposta dall'assegnatario all'indicata richiesta di condanna all'esecuzione dei lavori).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., DPR 17/01/1959 num. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)