Sez. 1, Sentenza n. 10165 del 20/11/1996 (Rv. 500653 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Dipendente dello Stato cessato dal servizio in epoca anteriore all'1 gennaio 1974 - Indennità di buonuscita - Ritenute operate dall'E.N.P.A.S. - Imposta di ricchezza mobile e complementare - Loro applicabilità nei termini modificati a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 400 del 1987 - Legge n. 482 del 1985 - Inapplicabilità.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
L'intervento additivo della Corte Costituzionale (sentenza 11 - 19 novembre 1987, n. 400), se ha esteso all'imposta di ricchezza mobile e all'imposta complementare applicabili alle indennità di buonuscita maturate nell'ambito temporale del vigore del d.P.R. 29 gennaio 1958, n.645, il principio - già affermato nei riguardi dell'I.R.P.E.F. applicabile, per le indennità maturate successivamente, in base al d.P.R. n. 597 del 1973 ed alla legge n. 482 del 1985 - della detassazione della parte di indennità corrispondente alla quota di contribuzione gravante sul dipendente, non ha - invece - fatto venir meno i caratteri differenziali tra il sistema di imposizione diretta precedentemente vigente alla stregua del d.P.R. n. 645 cit., e quello introdotto con il d.P.R. n. 597 cit.. La determinazione della quota non tassabile dell'indennità, e con essa la determinazione del rimborso spettante al contribuente, non vanno corrisposte - pertanto - in nessun caso applicando le norme della legge n. 482 cit., le quali riguardano unicamente la sopravvenuta imposta sul reddito delle persone fisiche, ma mediante l'applicazione della normativa di cui al d.P.R. n. 645 cit. come risultante modificata a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale recante dichiarazioni di parziale illegittimità costituzionale degli artt. 89 ultimo comma e 140, ultimo comma.
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 140 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 89 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 CORTE COST., Legge 26/09/1982 num. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)