Sez. 1, Sentenza n. 430 del 18/02/1972 (Rv. 356350 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO- CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE - FUNZIONE - GIUDIZIO SULLA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA - OGGETTO - ASSUNTORE - CLAUSOLE LIMITATIVE DEL DEBITO DELL'ASSUNTORE - PAGAMENTO DELLA PERCENTUALE CONCORDATARIA - OBBLIGO DELL'ASSUNTORE - ESTENSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO- CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE - FUNZIONE - GIUDIZIO SULLA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA - OGGETTO - ASSUNTORE - CLAUSOLE LIMITATIVE DEL DEBITO DELL'ASSUNTORE - PAGAMENTO DELLA PERCENTUALE CONCORDATARIA - OBBLIGO DELL'ASSUNTORE - ESTENSIONE.*
Ai sensi dell'art 130 della legge fallimentare, con la sentenza di omologazione il tribunale non solo controlla l'osservanza delle prescrizioni di legge per l'ammissione e per la validita del concordato, ma procede anche all'esame del merito della proposta e delle garanzie offerte. Tale giudizio, in quanto attiene alla convenienza della proposta, non puo non riguardare specificamente anche le clausole che, in ipotesi di assunzione di concordato, limitano il debito dell'assuntore, tenuto conto che, in Mancanza di apposite pattuizioni, detto debito comprende il pagamento della percentuale concordataria anche a favore dei creditori anteriori all'apertura del fallimento che non abbiano presentato domanda di ammissione al passivo. (V 1975'69, mass n 345165; 1044'67, mass n 327392; 1758'66, mass n 323422).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Legge Falliment. art. 130, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)