diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8204 del 29/04/2004 (Rv. 572430 - 01)

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - IN GENERE | Commissario straordinario "ex" art. 7 legge n. 576 del 1982 - Bilancio - Impugnazione - Norme applicabili.
Stato
decisa il 2004-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572430-01

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - IN GENERE

Il bilancio redatto dal commissario nominato in sostituzione degli organi ordinari di una società di assicurazioni a norma dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni), come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, è comunque da considerare alla stregua di un atto societario, soggetto alle regole dettate dal legislatore per tal genere di rappresentazione contabile della realtà patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, con la conseguenza che esso è soggetto al corrispondente regime di impugnazione, pur con gli adattamenti necessariamente dovuti al fatto che detto bilancio non passa attraverso l'approvazione dell'assemblea dei soci. Da tanto deriva che il socio è legittimato a far accertare direttamente la nullità del bilancio per contrasto con le norme imperative destinate a disciplinarne la redazione, a tal fine promuovendo un'azione retta dai principi generali desumibili dal combinato disposto degli artt. 1324 e 1418 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2423, Legge 12/08/1982 num. 576 art. 7, Legge 09/01/1991 num. 20 art. 2, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)