Sez. 3, Sentenza n. 2430 del 18/06/1975 (Rv. 376311 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
La Competenza delle Sezioni specializzate agrarie sussiste per il solo fatto che, in Sede ordinaria, venga dedotta l'esistenza di un contratto agrario, inquadrabile fra le fattispecie legali, astrattamente soggette alla prova e venga eccepito il diritto alla proroga stessa. Tale principio trova applicazione nel caso in cui, essendo pacifica l'esistenza del contratto agrario, si controverta sulla sussistenza delle condizioni per la decadenza del conduttore della proroga legale. Quando una questione del genere venga proposta al giudice adito in Sede ordinaria, questi deve declinare la propria Competenza in favore di quella inderogabile del giudice specializzato. (Conf 1498/71, mass n 351836).*
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 320 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)