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Sez. 3, Sentenza n. 2609 del 22/04/1980 (Rv. 406359 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE - QUESTIONI RELATIVE - PROPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE ADITO IN SEDE ORDINARIA - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA - NECESSITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406359-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE - QUESTIONI RELATIVE - PROPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE ADITO IN SEDE ORDINARIA - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA - NECESSITA - LIMITI.*

La Competenza funzionale e inderogabile delle Sezioni specializzate agrarie sussiste per il solo fatto della proposizione di questioni relative all'esistenza, alla validita ed alla prorogabilita ex lege di un contratto agrario, indipendentemente dalla loro fondatezza. Tale principio trova applicazione non solo nel caso in cui, essendo pacifica l'esistenza del contratto agrario, si controverta soltanto sulla sussistenza delle condizioni per la decadenza del conduttore dalla proroga legale, ma anche quando si discuta circa l'oggetto e la natura del contratto ai fini del riconoscimento del diritto alla proroga. Pertanto, allorche questioni del genere suddetto si presentino al giudice adito in Sede ordinaria, questi deve declinare la propria Competenza a favore di quella inderogabile del giudice specializzato, tranne che l'infondatezza di esse risulti evidente prima facie e senza bisogno di ulteriori indagini. (Conf 1486/78, mass n 390865; (Conf 2435/75, mass n 376311; (Conf 1126/75, mass n 374557; (Conf 482/75, mass n 373778; (Conf 1498/71, mass n 351836).*

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 320 art. 1, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)