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Sez. L, Sentenza n. 21782 del 25/06/2026 (Rv. 679604-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Pensione di vecchiaia - Titolarità di una pluralità di posizioni assicurative presso gestioni diverse - Cumulo - Rilevanza ai fini della insorgenza del diritto - Regime più favorevole - Esclusione - Rilevanza ai fini della misura della pensione - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679604-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

Il titolare di una pluralità di posizioni assicurative presso diverse gestioni - ordinaria e speciale - non può far valere, ai fini del sorgere a diritto alla pensione di vecchiaia e, in particolare, dei requisiti per fruire del più favorevole regime di cui all'art. 2, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 503 del 1992, due volte la stessa settimana contributiva, così come non può farla valere l'assicurato che vanti contributi soltanto presso una gestione autonoma, con la conseguenza che, nelle ipotesi di contribuzione mista, il cumulo dei periodi contributivi utili sia al conseguimento del diritto che alla misura della prestazione si verifica solo per periodi cronologici "non sovrapposti", mentre la doppia contribuzione è valorizzata con riferimento al profilo del quantum e della determinazione della prestazione pensionistica da corrispondersi in concreto.

Legge 22/07/1966 num. 613 art. 20, Legge 22/07/1966 num. 613 art. 21, Legge 02/08/1990 num. 233 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 2 com. 3 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)