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Sez. L - , Sentenza n. 30343 del 18/12/2017 (Rv. 646558 - 02)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Cumulo dei periodi assicurativi di cui all'art. 16 della l. n. 233 del 1990 - Presupposti - Contributi versati in gestioni diverse dall'INPS - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze in tema di totalizzazione.
Stato
decisa il 2017-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646558-02

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

In tema di cumulo dei periodi assicurativi, la disciplina di cui all’art. 16 della l. n. 233 del 1990 si riferisce a coloro che hanno diritto a conseguire la pensione nella gestione lavoratori autonomi (e quindi artigiani, commercianti, mezzadri e coloni) cumulando periodi contributivi versati in diverse gestioni autonome o nella assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ma non opera per coloro che hanno versato i contributi in diversi sistemi assicurativi (nella specie, Cassa geometri), rispetto ai quali è invece applicabile la totalizzazione, disciplinata dal d.lgs. n. 42 del 2006 (che ha abrogato e sostituito la l. n. 388 del 2000), utilizzabile quando il cumulo non sia previsto, e non possa pertanto operare all’interno della gestione considerata, ed è rimedio inappropriato solo nel diverso caso in cui sia già prevista una disciplina di cumulo e totalizzazione dei contributi versati nelle varie gestioni, ai fini della liquidazione di prestazioni pensionistiche e previdenziali unitarie.

Riferimenti normativi: Legge 02/08/1990 num. 233 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 42 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)