Sez. 3, Sentenza n. 2176 del 05/03/1994 (Rv. 485597 - 01)
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - In genere | Diritti dell'affittuario - Rinuncie e transazioni - Applicabilità dell'art. 23 primo e secondo comma della legge n. 11 del 1971 - Entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 - Ininfluenza.
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - In genere
Alle rinuncie e transazioni che hanno per oggetto i diritti dell'affittuario di fondo rustico sono applicabili i primi due commi dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 anche dopo l'entrata in vigore della legge 3 maggio 1982 n. 203 che, non essendo incompatibile con le predette disposizioni, ha solo sostituito, con il primo comma dell'art. 45, il terzo comma del citato art. 23 della legge n. 11 del 1971, senza influire sui precedenti commi.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 15, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)