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Sez. 3, Sentenza n. 13623 del 22/07/2004 (Rv. 574787 - 01)

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI | Convenzioni di affitto concluse con l'assistenza delle associazioni sindacali ex art. 23, ultimo comma, della legge n. 11 del 1971 - Riconducibilità alla nozione di "accordi" ex all'art. 45 legge n. 203 del 1982 - Conseguenze - Applicabilità della previsione di nullità contenuta nell'art. 58 legge n. 203 del 1982 - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574787-01

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI

In materia di contratti agrari, le convenzioni di affitto concluse con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali, come previsto dall'art. 23, ultimo comma, della legge n.11 del 1971, pro tempore vigente, rientrano nella più ampia nozione di "accordi" prevista dall'art. 45 della legge n. 203 del 1982 e come tali conservano la loro validità; non riferendosi ad esse la previsione di nullità contenuta nell'art. 58 della legge n. 203 del 1982.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto valido un contratto di affitto agrario, risalente alla vigenza della legge del 1971, che prevedeva una proroga convenzionale della scadenza di dodici anni).

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)