diritto.io

Sez. 1 - , Sentenza n. 50366 del 07/10/2019 Ud. (dep. 12/12/2019) Rv. 278081 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA | Edificio condominiale - Responsabilità dell'amministratore - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278081-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA

In tema di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina negli edifici condominiali, nel caso di mancata formazione della volontà assembleare e di omesso stanziamento di fondi necessari per porre rimedio al degrado che dà luogo al pericolo, non può ipotizzarsi la responsabilità per il reato di cui all'art. 677 cod. pen. a carico dell'amministratore del condominio per non aver attuato interventi che non erano in suo materiale potere, ricadendo in siffatta situazione su ogni singolo proprietario l'obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente dall'attribuibilità al medesimo dell'origine della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 677 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)