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Sez. 4, Sentenza n. 8163 del 13/02/2026 Ud. (dep. 02/03/2026) Rv. 289672-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - DELITTI - DELITTI COLPOSI - DI DANNO O DI PERICOLO | Frontoni della facciata di un edificio condominiale - Natura giuridica del bene - Presunzione della natura di bene comune ex art. 1117 cod. civ. - Sussistenza - Limiti - Ragioni - Responsabilità dell'amministratore per omessa esecuzione di lavori di ripristino - Sussistenza.
Stato
decisa il 2026-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289672-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - DELITTI - DELITTI COLPOSI - DI DANNO O DI PERICOLO

In tema di crollo colposo, i frontoni della facciata di un edificio, struttura essenziale per l'esistenza dello stesso e sua componente integrante, ricadono tra le parti oggetto di comunione tra i comproprietari, assolvendo ad un'obiettiva funzione estetica e rappresentando un ornamento dell'immobile, sicché sono compresi nel novero dei beni condominiali di cui all'art. 1117 cod. civ., rilevanti ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'amministratore del condominio per omessa esecuzione dei lavori di ripristino, salva la possibilità che la presunzione di appartenenza al condominio sia superata mediante titolo idoneo a comprovarne la titolarità in capo a diverso soggetto.

Cod. Civ. art. 1117, Cod. Pen. art. 434 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)