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Sez. 1, Sentenza n. 16740 del 29/07/2011 (Rv. 619696 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - IN GENERE | Esecuzione d'ufficio - Scadenza del termine per l'ultimazione dei lavori - Irrilevanza - Art. 341 della legge n. 2248 del 1865, all. F - Portata - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619696-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - IN GENERE

In tema di appalto di opere pubbliche, l'Amministrazione può ricorrere all'esecuzione d'ufficio ex art. 341 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, anche dopo la scadenza del termine per l'ultimazione dei lavori, sia in quanto l'art. 340, secondo comma, della medesima legge prevede che si possa darvi luogo anche dopo la rescissione del contratto, sia in quanto l'art. 27 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, recante il regolamento per la direzione, la contabilità ed il collaudo dei lavori di competenza del Ministero per i lavori pubblici, riconosce all'Amministrazione committente la facoltà di procedere indifferentemente all'una o all'altra, in ogni caso in cui, per negligenza grave oppure per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 340, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 341, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)