Sez. 1, Sentenza n. 21407 del 04/11/2005 (Rv. 586073 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RESCISSIONE | Danno risarcibile ai sensi dell'art. 340 legge n. 2248/1865 all. F - Astratto incremento dei costi dell'opera, indipendentemente dal riappalto dei lavori - Esclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RESCISSIONE
Dalla rescissione del contratto di appalto di opera pubblica per inadempimento dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, non consegue "ex se" un danno risarcibile per la P.A. appaltante, pari all'astratto incremento dei costi dell'opera, indipendentemente dal riappalto dei lavori; viceversa, il danno previsto e disciplinato dalla norma in questione è esclusivamente quello che la P.A. committente subisce nello stipulare un nuovo contratto o nel provvedere mediante l'esecuzione di ufficio - danno che quindi non ricorre in mancanza di un nuovo contratto o dell'esecuzione d'ufficio - fermo restando il diritto dell'appaltante di ottenere il risarcimento del danno ulteriore e diverso secondo le norme comuni.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)