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Sez. 1, Sentenza n. 1571 del 03/03/1983 (Rv. 426406 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - ELEMENTI DI GIUDIZIO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426406-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - ELEMENTI DI GIUDIZIO - FATTISPECIE.*

Il principio secondo il quale la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra l'uomo e la donna, anche nel periodo corrispondente a quello del concepimento del figlio, non costituiscono prova della paternità naturale, non è di ostacolo alla valutazione di tale dichiarazione e di tali rapporti al più limitato fine del giudizio di ammissibilità dell'Azione ex art. 274 cod. civ., nel quale i suddetti elementi, pur non integrando la prova della paternità, ben possono essere valutati come specifiche circostanze che giustifichino la proponibilità dell'Azione. (V 6568/81, mass n 417411).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)