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Sez. 1, Sentenza n. 6568 del 12/12/1981 (Rv. 417411 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - CONDIZIONI - PROVE UTILIZZABILI - RAPPORTI CARNALI TRA LA MADRE ED IL PRETESO PADRE ALL'EPOCA DEL CONCEPIMENTO ACCERTATI IN SEDE PENALE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417411-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - CONDIZIONI - PROVE UTILIZZABILI - RAPPORTI CARNALI TRA LA MADRE ED IL PRETESO PADRE ALL'EPOCA DEL CONCEPIMENTO ACCERTATI IN SEDE PENALE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, lo art. 274 cod. civ., nel testo fissato dalla legge 19 maggio 1975 n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia, prescrive, per il decreto di ammissibilità dell'Azione in esito ad indagine camerale, che dall'indicazione dei fatti e dei mezzi di prova, di cui ci si intenda avvalere nella successiva fase di merito, sia possibile dedurre, attraverso idonee presunzioni, la non manifesta infondatezza della domanda, ma non introduce, richiedendo la "specificità" delle circostanze allegate, alcuna limitazione al tipo di prova utilizzabile, rispetto alla disciplina dettata dall'art. 269 (nuovo testo) con riguardo al giudizio di merito. Al fine di quella ammissibilità, pertanto, il giudice può avvalersi anche del fatto dei rapporti carnali fra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento, il quale sia accertato, con effetti vincolanti per questo ultimo a norma dell'art. 28 cod. proc. pen. (nel testo fissato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 1971), da un precedente giudicato penale, sempreché tale fatto, secondo la previsione del quarto comma del citato art. 269 cod.civ., concorra con altri elementi di convincimento (nella specie, induzione della madre a pratiche abortive da parte del preteso padre). (V 793/81, mass n 411272; (V 4399/80, mass n 408273; (V 3641/77, mass n 387268).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)