Sez. L, Sentenza n. 15923 del 14/08/2004 (Rv. 576516 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Competenza esclusiva del giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa alla interpretazione dell'accordo aziendale ATAC del 1983 e della sua incidenza sulla determinazione dei compensi retributivi per straordinario.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica. (In applicazione di tale principio di diritto, nel caso di specie la S.C. ha ritenuto carente la motivazione del giudice di merito il quale, accertato che con accordi aziendale del 16 giugno 1983 e 7 giugno 1988 relativi ai dipendenti ATAC si era concordata la riduzione dell'orario normale effettivo dalle 39 ore a 37 ore, non aveva adeguatamente indagato sul valore da attribuire alla specifica clausola contrattuale che prevedeva che sarebbe rimasto fermo l'attuale orario di lavoro a fini retributivi, in particolare non spiegando perché se con l'accordo si era inteso ridurre l'orario di lavoro a 37 ore in luogo delle 39 precedenti, le parti ebbero incongruamente a precisare che doveva restare fermo "l'orario contrattuale").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 16/06/1983, Contr. Coll. 07/06/1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)