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Sez. L, Sentenza n. 7847 del 19/05/2003 (Rv. 563314 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Competenza esclusiva del giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa alla interpretazione dell'accordo aziendale ATAC del 1983 e della sua incidenza sulla determinazione dei compensi retributivi per straordinario.
Stato
decisa il 2003-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563314-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica.(In applicazione di tale principio di diritto, nel caso di specie la S.C. ha ritenuto carente la motivazione del giudice di merito il quale, accertato che con accordo aziendale del 16.6.1983 relativo ai dipendenti ATAC si era concordata la riduzione dell'orario normale effettivo dalle 39 ore settimanali previste dal CCNL del 23.7.1976 a 37 ore, non aveva adeguatamente indagato sul valore da attribuire alla specifica clausola contrattuale che prevedeva che sarebbe rimasto fermo l'attuale orario di lavoro a fini retributivi, in particolare non dando conto adeguatamente se tale affermazione, coordinata con le disposizioni della contrattazione nazionale, fosse da intendersi come affermazione della volontà inequivoca delle parti contraenti di continuare ad utilizzare come base di calcolo anche per la determinazione dei compensi dovuti per il lavoro straordinario le 39 ore settimanali previste dal contratto nazionale, o se le parti, ferma restando la retribuzione base mensile, avessero inteso che si dovesse procedere al ricalcolo della quota oraria della retribuzione rilevante per la determinazione degli istituti retributivi indiretti, sulla base dell'orario settimanale effettivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 23/07/1976, Contr. Coll. 12/07/1985, Contr. Coll. 16/06/1983

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)