Sez. 3, Sentenza n. 14763 del 27/06/2006 (Rv. 590868 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - DEL CONVENUTO | Copia della citazione - Deposito - Necessità - Esclusione - Erronea dichiarazione di contumacia - Effetti - Esistenza di un concreto pregiudizio della parte - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - DEL CONVENUTO
Ai fini della costituzione in giudizio del convenuto, non è necessario il deposito della copia notificata dell'atto di citazione, a meno che l'attore non si sia costituito o, costituendosi, abbia omesso il deposito dell'originale. Tuttavia, l'erronea dichiarazione di contumacia della parte regolarmente costituita integra un vizio della sentenza, denunziabile con l'atto di impugnazione, soltanto se l'errore abbia determinato un concreto pregiudizio alla parte medesima, dovendo essa indicare quale limitazione abbia subito nell'esercizio del diritto di difesa, e quale incidenza vi sia stata sull'esito della lite, così da consentire al giudice un effettivo controllo di causalità dell'errore lamentato e da sottrarre la doglianza all'astrattezza di una sua prospettazione meramente teorica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)