Sez. 1, Sentenza n. 15777 del 13/08/2004 (Rv. 575572 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - DELL'ATTORE | Deposito in cancelleria del proprio fascicolo contenente copia della citazione, in luogo dell'originale della stessa - Mera irregolarità - Nullità della sentenza - Configurabilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - DELL'ATTORE
La costituzione in giudizio dell'attore avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell'atto di citazione, anziché - come previsto dall'art. 165 cod. proc. civ. - l'originale dello stesso (nella specie depositato una volta scaduto il termine prescritto), costituisce mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, ma, non arrecando veruna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta, non determina nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)