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Sez. 2, Sentenza n. 5817 del 24/05/1993 (Rv. 482472 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - Rapporto con le impugnazioni principali | Declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione principale - Perdita di efficacia dell'impugnazione incidentale - Declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione principale - Esame dell'impugnazione incidentale - Necessità.
Stato
decisa il 1993-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482472-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - Rapporto con le impugnazioni principali

Il principio secondo il quale l'impugnazione incidentale perde efficacia a seguito della declaratoria d'inammissibilità della impugnazione principale (art. 334 comma secondo cod. proc. civ.), non si estende alla diversa ipotesi della declaratoria d'improcedibilità di tale impugnazione principale (nella specie, del ricorso per cassazione tardivamente depositato dopo il termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ.), che, pertanto, non impedisce l'esame di quella incidentale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)