Sez. 1, Sentenza n. 4760 del 29/05/1997 (Rv. 504763 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Inammissibilità, improponibilità o improcedibilità dell'impugnazione principale - Inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva - Sussistenza - Impugnazione incidentale tempestiva - Applicabilità dell'art. 334 cod. proc. civ. - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
L'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia non soltanto se quella principale venga dichiarata inammissibile - come espressamente previsto dall'art. 334 cod. proc. civ. - ma anche se essa risulti improponibile o improcedibile, ossia in ogni caso in cui esista "ab origine" un difetto che preclude l'esame dell'impugnazione principale, atteso che l'art. 334 cit. va interpretato nel senso che intanto persiste e trova tutela nell'ordinamento l'interesse all'impugnazione incidentale tardiva, in quanto può venire esaminata l'impugnazione principale. Il mancato esame dell'impugnazione principale non si riflette, invece, sulle impugnazioni incidentali tempestive, alle quali non è applicabile l'art. 334 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)