Sez. 1, Sentenza n. 19643 del 02/04/2019 Cc. (dep. 08/05/2019) Rv. 275844 - 01
GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Ordinanza di inammissibilità dell'appello resa "de plano" - Collegio composto dal giudice che ha emesso la sentenza impugnata - Conoscenza della causa di incompatibilità dopo l'emissione del provvedimento - Deducibilità del motivo con il ricorso per cassazione - Ammissibilità - Ragioni.
GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE
In tema di ricusazione, in caso di dichiarazione "de plano" di inammissibilità dell'appello da parte di un collegio composto dal giudice che ha emesso la decisione impugnata, la parte interessata, venuta a conoscenza di tale causa di incompatibilità a seguito della comunicazione del provvedimento, è legittimata a dedurla con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità, stante l'impraticabilità della procedura di ricusazione preventiva di cui all'art. 37 cod. proc. pen., al fine di far valere la nullità assoluta del provvedimento.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. G), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. A)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)