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Sez. 5, Sentenza n. 921 del 01/10/2025 Cc. (dep. 09/01/2026) Rv. 289165-01

GIUDICE - INCOMPATIBILITA' - IN GENERE | Procedimento di secondo grado con rito cartolare - Conoscenza della causa di incompatibilità dopo il deposito della sentenza - Nullità - Deducibilità del motivo con ricorso per cassazione - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289165-01

GIUDICE - INCOMPATIBILITA' - IN GENERE

In tema di ricusazione, qualora il giudizio di appello si sia svolto con rito "cartolare" (ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), la parte interessata, che non ha avuto la possibilità di conoscere preventivamente la composizione del collegio giudicante, e sia pertanto venuta a conoscenza della causa di incompatibilità a seguito del deposito della sentenza di appello, è legittimata a dedurla, al fine di far valere la nullità assoluta del provvedimento, con ricorso per cassazione, stante l'impraticabilità della procedura di ricusazione preventiva.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 2 lett. A, Costituzione art. 111 com. 2, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)