Sez. 4, Sentenza n. 38254 del 01/10/2024 Cc. (dep. 18/10/2024) Rv. 287065-01
GIUDICE - INCOMPATIBILITA' - IN GENERE | Ordinanza di inammissibilità dell'appello resa "de plano" - Collegio composto dal giudice che ha emesso la sentenza impugnata - Conoscenza della causa di incompatibilità dopo l'emissione del provvedimento - Deducibilità del motivo con il ricorso per cassazione - Ammissibilità - Ragioni.
GIUDICE - INCOMPATIBILITA' - IN GENERE
In tema di ricusazione, la parte interessata, che sia venuta a conoscenza della causa di incompatibilità a seguito della comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata "de plano" da un collegio composto dal giudice che ha emesso la decisione impugnata, è legittimata a dedurla con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità, stante l'impraticabilità della procedura di ricusazione preventiva di cui all'art. 37 cod. proc. pen., al fine di far valere la nullità assoluta del provvedimento.
Costituzione art. 111 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. G), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. A)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)