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Sez. 2, Sentenza n. 1189 del 25/02/1982 (Rv. 419071 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - MANCATA AMMISSIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - MOTIVAZIONE - IMPLICITA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419071-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - MANCATA AMMISSIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - MOTIVAZIONE - IMPLICITA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*

La mancata ammissione di un mezzo di prova sfugge al Sindacato di legittimità se sorretta da adeguata motivazione, che può essere non solo esplicita, ma anche implicita, ove dal contesto della decisione emergano i criteri in virtù dei quali le prove offerte da alcuno dei contendenti, o da entrambi, siano ritenute contrastanti con altre prove di più sicuro valore ed efficacia. (V 5936/81, mass n 416704; (V 2356/81, mass n 413111; (V 1132/81, mass n 411694).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)