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Sez. 1, Sentenza n. 5656 del 18/09/1986 (Rv. 448138 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - MANCATA AMMISSIONE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448138-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - MANCATA AMMISSIONE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

La mancata ammissione di un mezzo di prova è denunziabile in Cassazione, sotto il profilo del difetto di motivazione, solo se i fatti dedotti siano tali da costituire un punto decisivo della controversia ed il ricorrente indichi specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova e il nesso di causalità tra l'asserita omissione e la decisione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività della prova medesima: controllo che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, deve appunto avvenire sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative. (V 1189/82, mass n 419071; (V 5936/81, mass n 416704; (V 5914/81, mass n 416678; (V 1627/79, mass n 397975).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 202, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)