diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5936 del 09/11/1981 (Rv. 416704 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - MANCATA AMMISSIONE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416704-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - MANCATA AMMISSIONE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

La mancata ammissione di un mezzo di prova è denunziabile in Cassazione solo sotto il profilo del difetto di motivazione, il che esige che i fatti dedotti siano tali da costituire un punto decisivo della controversia e che il ricorrente indichi specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività delle medesime. (Conf 1627/79, mass n 397975).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)