diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1221 del 29/04/1974 (Rv. 369275 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DETERMINAZIONE - NEL SETTORE AGRICOLO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1974-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369275-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DETERMINAZIONE - NEL SETTORE AGRICOLO - CRITERI.*

Perche possa essere negato il diritto alla pensione d'invalidita del lavoratore agricolo sotto il profilo che egli puo dedicarsi a lavori piu leggeri o meno impegnativi, e necessaria la rigorosa individuazione di dette attivita meno gravose e la dimostrazione anche della concreta possibilita per il lavoratore di un'occupazione ad un certo livello retributivo o di reddito in relazione a fattori ambientali ed economici. (Conf 1825'72, mass n 358828).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)