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Sez. 3, Sentenza n. 198 del 10/01/1966 (Rv. 320390 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUESTIONI NUOVE - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI.*
Stato
decisa il 1966-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320390-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUESTIONI NUOVE - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI.*

La questione circa la legittimazione ad processum, in quanto attinente alla regolare Costituzione del rapporto processuale, puo essere sollevata anche d'ufficio in ogni grado e stato del processo. Tuttavia, se sollevata per la prima volta in Cassazione, deve essere esaminata e decisa in base agli elementi di prova gia acquisiti nel giudizio di merito. Non e, pertanto, consentito prendere in esame nuovi documenti la cui esibizione nel giudizio di Cassazione e ammessa, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ.soltanto quando siano pertinenti ad una questione relativa alla nullita della sentenza impugnata ed all'ammissibilita del ricorso e del controricorso, e non anche, quindi, alla questione della legittimazione ad processum, quando questa si fondi sulle stesse situazioni processuali gia esistenti nelle fasi di merito. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)