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Sez. 1, Sentenza n. 3135 del 25/03/1998 (Rv. 513960 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Ricorso - Proposizione da parte di soggetto diverso da quello indicato nella sentenza impugnata - Documentazione diretta a provare la legittimazione "ad processum" - Produzione all'udienza di discussione in mancanza di costituzione dell'intimato - Inammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513960-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA

Qualora la sentenza impugnata sia stata emessa nei confronti di un soggetto e il ricorso per cassazione sia stato proposto da un diverso soggetto, la documentazione diretta a provare la legittimazione del ricorrente all'impugnazione deve essere da questo deposita in cancelleria e il deposito della stessa deve essere notificato, mediante elenco, alla controparte come prescritto dall'art. 372 cod. proc. civ., ancorché questa non abbia resistito in giudizio mediante controricorso, atteso che la mancata notifica al ricorrente del controricorso preclude all'intimato la possibilità di presentare memorie, ma non la possibilità di partecipare alla discussione orale e di esercitare in tal modo, anche in relazione alla documentazione predetta, la propria difesa. Pertanto detta documentazione, se prodotta direttamente in udienza, senza che la controparte ne abbia potuto in qualche modo prendere cognizione, non può essere esaminata dal collegio e questo, in mancanza di prova della legittimazione del ricorrente alla impugnazione, deve dichiarare la inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)