Sez. 2, Sentenza n. 710 del 24/02/1975 (Rv. 374047 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - CENSURE CONTRO UN CAPO DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO CONFORME ALLA PRONUNCIA DI PRIMO GRADO SUL PUNTO PASSATA IN GIUDICATO - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - CENSURE CONTRO UN CAPO DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO CONFORME ALLA PRONUNCIA DI PRIMO GRADO SUL PUNTO PASSATA IN GIUDICATO - INAMMISSIBILITA.*
E inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso per Cassazione con il quale si censuri la sentenza d'appello riguardo a un capo in ordine al quale essa si sia uniformata alla pronunzia del giudice di primo grado, passata sul punto in giudicato. (V 36/74, mass n 367534).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)