Sez. 2, Sentenza n. 2696 del 11/05/1979 (Rv. 399013 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - CENSURA RELATIVA AD UN CAPO DELLA SENTENZA D'APPELLO CONFORME AD UN PUNTO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PASSATO IN GIUDICATO - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - CENSURA RELATIVA AD UN CAPO DELLA SENTENZA D'APPELLO CONFORME AD UN PUNTO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PASSATO IN GIUDICATO - INAMMISSIBILITA.*
E inammissibile per difetto di interesse il motivo di ricorso per Cassazione con il quale si censuri la sentenza d'appello riguardo ad un capo in ordine al quale essa si sia uniformata alla pronunzia del giudice di primo grado, passata sul punto in giudicato. (V 36/74, mass n 367534; (Conf 710/75, mass n 374047).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)