Sez. 1, Sentenza n. 36 del 08/01/1974 (Rv. 367534 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - CENSURA PER UN PUNTO DELLA CONTROVERSIA GIA PASSATO IN GIUDICATO - INAMMISSIBILITA - ERRONEO RIESAME DEL GIUDICE DI APPELLO - IRRILEVANZA - DIFETTO DEL RICORSO INCIDENTALE - ININFLUENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - CENSURA PER UN PUNTO DELLA CONTROVERSIA GIA PASSATO IN GIUDICATO - INAMMISSIBILITA - ERRONEO RIESAME DEL GIUDICE DI APPELLO - IRRILEVANZA - DIFETTO DEL RICORSO INCIDENTALE - ININFLUENZA.*
E inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso per Cassazione con il quale si censuri la sentenza d'appello riguardo ad un capo sul quale essa si sia uniformata alla pronunzia del giudice di primo grado, passata sul punto in giudicato. E non rileva che siffatta pronunzia sia stata in appello emessa per errore, non avendo il giudice d'appello dichiarato, come avrebbe dovuto, che sul capo si era formato il giudicato. Ne vale a rendere ammissibile la censura predetta in Cassazione il difetto di ricorso incidentale dell'altra parte in ordine alle affermazioni con cui il giudice d'appello, pur confermando la statuizione (nella specie, riguardante la legitimatio ad causam) coperta dal giudicato, abbia motivato il proprio asserito potere di riesaminarla. (V 3267'72, mass n 361078).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)