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Sez. 1, Sentenza n. 4913 del 10/08/1988 (Rv. 459732 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - COSTITUZIONE DEL LEGITTIMATO NEL SUCCESSIVO GRADO DI GIUDIZIO - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459732-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - COSTITUZIONE DEL LEGITTIMATO NEL SUCCESSIVO GRADO DI GIUDIZIO - SANATORIA - CONDIZIONI.*

Il principio secondo cui il difetto di legitimatio ad processum è sanato ex tunc dalla Costituzione nel successivo grado di giudizio del soggetto legittimato trova applicazione sempre che il giudice non abbia rilevato quel difetto traendone le debite conseguenze in ordine all'inammissibilità della domanda o dell'impugnazione, con la conseguenza che una tale statuizione, essendo suscettibile di passare in giudicato, se non specificamente impugnata, non può essere rimossa da tale mero atto comportamentale della parte, ove non sia riscontrata la sussistenza di vizi che denunciati con l'impugnazione la rendano illegittima. (V 6565/83, mass n 431276).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2209, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)