Sez. U, Sentenza n. 10127 del 28/11/1994 (Rv. 488870 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Produzione dell'autorizzazione nel corso del giudizio - Ammissibilità - Effetto retroattivo - Sussistenza - Scadenza del termine per l'impugnazione anteriormente alla produzione - Irrilevanza - Esclusione del predetto effetto nel caso disciplinato dall'art. 9 legge Regione Calabria n. 4 del 1974 - Insussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
L'autorizzazione a stare in giudizio, necessaria perché un ente pubblico possa agire o resistere in causa, attiene alla "legitimatio ad processum", e, cioè all'efficacia e non alla validità della costituzione dell'ente medesimo, con la conseguenza che la detta autorizzazione può intervenire, o essere prodotta, anche nel corso del giudizio ed ha efficacia convalidante dell'attività processuale svolta in precedenza, sicché il vizio di autorizzazione resta sanato, con effetto retroattivo, ancorché l'autorizzazione, la cui produzione è consentita fino all'udienza di discussione davanti al collegio, intervenga dopo che sia scaduto il termine per proporre l'impugnazione stessa. Tale principio non viene meno con riferimento alla disposizione di cui all'art.9 della legge regionale della Calabria 29 gennaio 1974 n. 4 (istitutiva delle Comunità montane), per cui il mancato rispetto del termine (di trenta giorni) per la ratifica, da parte del consiglio, del provvedimento col quale la giunta ha autorizzato il presidente a stare in giudizio, non preclude al consiglio stesso il generale potere di ratifica dell'attività processuale da questo svolta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 29/01/1974 num. 4 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)