Sez. L, Sentenza n. 5537 del 12/11/1985 (Rv. 442735 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - PLURALITÀ DI REVISIONI IN UN ARCO COMPLESSIVO DI CIRCA DIECI ANNI DALLA COSTITUZIONE DELLA RENDITA - AMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - PLURALITÀ DI REVISIONI IN UN ARCO COMPLESSIVO DI CIRCA DIECI ANNI DALLA COSTITUZIONE DELLA RENDITA - AMMISSIBILITÀ.*
Ai sensi del settimo comma dell'art. 83 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), la revisione della rendita da inabilità, dopo il quarto anno della sua Costituzione, può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio, restando quindi ammissibile - ai sensi di detta norma in combinazione con il disposto del sesto comma dello stesso articolo - una pluralità di revisioni in un arco complessivo di circa dieci anni dalla Costituzione della rendita.*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)