Sez. L, Sentenza n. 10304 del 17/05/2005 (Rv. 581619 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Pluralità di revisioni - Domanda di revisione presentata oltre la scadenza del quadriennio e del primo triennio, ma prima della scadenza del secondo - Possibilità di denunciare con essa esclusivamente un aggravamento relativo al triennio già trascorso - Denuncia di un aggravamento relativo al triennio in corso - Conseguenze - Intempestività della domanda.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
In tema di revisione delle rendite per inabilità, ai sensi dell'art. 83, settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, trascorso il quarto anno dalla revisione della rendita, la revisione della inabilità da infortunio su lavoro può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine del triennio, e la seconda alla fine del triennio successivo; ne consegue che ove la domanda di revisione della rendita sia presentata ampiamente oltre la conclusione del primo triennio, ancorchè nel termine di prescrizione triennale di cui all'art. 112 del predetto d.P.R., essa deve chiaramente denunciare un aggravamento riferito al triennio trascorso, mentre, qualora denunciasse un aggravamento relativo al triennio in corso, dovrebbe ritenersi intempestiva, in quanto presentata prima del decorso del secondo termine dilatorio costituito dal secondo triennio.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)