diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 868 del 26/11/1981 Ud. (dep. 27/01/1982) Rv. 151845 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - DETENZIONE ALL'ESTERO PER REATI IVI COMMESSI - DETENZIONE ANTERIORE ALLA EMISSIONE DEL MANDATO OD ORDINE DI CATTURA - CESSAZIONE DELLA LATITANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151845-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - DETENZIONE ALL'ESTERO PER REATI IVI COMMESSI - DETENZIONE ANTERIORE ALLA EMISSIONE DEL MANDATO OD ORDINE DI CATTURA - CESSAZIONE DELLA LATITANZA - ESCLUSIONE.*

Lo stato di latitanza cessa, oltre che nei casi previsti dallo art. 268 secondo comma cod. proc. pen., soltanto con la cattura o con la Costituzione spontanea in Italia o con l'arresto all'estero, a seguito di procedura di estradizione. La detenzione all'estero per reati ivi commessi non fa cessare la latitanza, perché, in tal caso, l'imputato non è a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana, che non ha alcun potere nei suoi confronti, mentre la circostanza che la detenzione sia anteriore al provvedimento limitativo della libertà è irrilevante perché è sufficiente la sola volontà iniziale di sottrarvisi in previsione dell'emissione di tale provvedimento. (V. Mass. N. 149632 anno 1981, sulla cessazione della latitanza, indipendentemente dal fatto che l'arrestato all'estero in esecuzione di richiesta di estradizione non sia ancora consegnato alle autorità richiedenti; V. Mass. N 087021 anno 1965; sulla seconda parte; V. Mass. N. 138108 anno 1978 e massime ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)