Sez. 1, Sentenza n. 129 del 28/09/1981 Ud. (dep. 07/01/1982) Rv. 151491 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - AMMISSIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI DISPORRE LA PERIZIA - PRESUPPOSTI - OMISSIONE DELL'OBBLIGO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROVA PENALE - PERIZIA - AMMISSIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI DISPORRE LA PERIZIA - PRESUPPOSTI - OMISSIONE DELL'OBBLIGO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. l'Obbligo del giudice di disporre la perizia, per accertamenti necessari ai fini della decisione, sussiste soltanto quando si debba procedere ad indagini che richiedono particolari cognizioni di determinate scienze ed arti. Tuttavia, trattandosi di Esercizio di un potere discrezionale, l'apprezzamento del giudice di merito di procedere o meno a perizia, se sorretto da adeguata e logica motivazione, non è soggetto a censura in Sede di legittimità. (nella specie la Corte di Cassazione ha ritenuto adeguatamente motivato il punto, con il quale il giudice di merito ha evidenziato la superfluità della richiesta perizia, avendo raggiunto la prova, attraverso la confessione degli imputati e l'accertamento dei carabinieri, che la sostanza sequestrata era uno stupefacente: hashish). (V mass n 137350).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)