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Sez. 3, Sentenza n. 1777 del 20/02/1998 (Rv. 512809 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE | Consegna di cosa inidonea a realizzare l'interesse del conduttore - Responsabilità del locatore per violazione del dovere di cui all'art. 1575 n. 1 cod civ. - Configurabilità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512809-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE

La consegna di cosa inidonea a realizzare l'interesse del conduttore non comporta la responsabilità del locatore per violazione del dovere di cui all'art. 1575 n. 1 cod. civ. quando risulti che il conduttore conosceva la possibile inettitudine dell'oggetto della prestazione, accettando di conseguenza il rischio economico come rientrante nella normalità dell'esecuzione della prestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)