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Sez. 3, Sentenza n. 11197 del 12/11/1993 (Rv. 484313 - 01)

Locazione - Obbligazioni del locatore - In genere | Consegna di cosa inidonea a realizzare l'interesse del conduttore - Responsabilità del locatore per violazione del dovere di cui all'art. 1575 n. 1 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484313-01

Locazione - Obbligazioni del locatore - In genere

La consegna di cosa che risulti inidonea a realizzare l'interesse del conduttore non comporta la responsabilità del locatore per violazione del dovere di cui all'art. 1575 n. 1 cod. civ. e non esonera il conduttore dall'obbligazione di pagamento del corrispettivo, quando risulti che il conduttore conosceva la possibile inettitudine dell'oggetto della prestazione accettando il rischio economico, come rientrante nella normalità dell'esecuzione della prestazione, ovvero quando si tratti di consegna da effettuarsi immediatamente - senza, cioè, che il debitore abbia il tempo di compiere le normali verifiche - o si versi in ipotesi nelle quali l'eliminazione delle deficienze non corrisponda al tipo o all'ampiezza dell'attività svolta dal debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1575 n. 1, Cod. Civ. art. 1578, Cod. Civ. art. 1587 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)