Sez. 2, Sentenza n. 9009 del 07/04/1984 Ud. (dep. 23/10/1984) Rv. 166281 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IMPUGNAZIONI - PARTE CIVILE, UNICA IMPUGNANTE DECEDUTA IN PENDENZA DELLA IMPUGNAZIONE - MANCATA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO DA PARTE DEL SUCCESSORE UNIVERSALE - INAMMISSIBILITÀ DELLA IMPUGNAZIONE - FATTISPECIE: RICORSO PER CASSAZIONE.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IMPUGNAZIONI - PARTE CIVILE, UNICA IMPUGNANTE DECEDUTA IN PENDENZA DELLA IMPUGNAZIONE - MANCATA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO DA PARTE DEL SUCCESSORE UNIVERSALE - INAMMISSIBILITÀ DELLA IMPUGNAZIONE - FATTISPECIE: RICORSO PER CASSAZIONE.*
La morte della parte civile, verificatasi in una delle fasi successive al giudizio di primo grado, costituisce causa di inammissibilità (sopravvenuta) dell'impugnazione a suo tempo proposta, in Mancanza di prosecuzione del giudizio da parte del successore universale, qualora il procedimento penale, in cui è esercitata l'Azione civile, rimanga in vita per impulso esclusivo della stessa parte privata, che si è avvalsa del potere autonomo di impugnazione per la tutela dei suoi interessi civili. È infatti applicabile, per analogia, il principio, derivato dagli artt. 99 e 110 cod. proc. civ., per il quale il processo, in cui viene meno il titolare dell'Azione, o è proseguito dal successore universale o è dichiarato estinto. (fattispecie relativa a decesso della parte civile, unica ricorrente per Cassazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 536 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)