Sez. 4, Sentenza n. 39506 del 15/07/2016 Ud. (dep. 23/09/2016) Rv. 267904 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA | Morte della parte civile - Revoca tacita - Esclusione - Inerzia degli eredi nel giudizio di appello - Revoca tacita - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA
Alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita né quelli interruttivi del rapporto processuale previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. - inapplicabili al processo penale - in quanto la costituzione resta valida "ex tunc". Né, in virtù del principio dell'immanenza della parte civile, possono integrare comportamento equivalente a revoca tacita o presunta la mancata comparizione in appello degli eredi del defunto titolare del diritto o la loro assoluta inerzia, atteso che l'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., limita i casi di revoca presunta o tacita della costituzione di parte civile alle sole ipotesi di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione in fase di dibattimento di primo grado. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza di inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile in conseguenza del suo sopravvenuto decesso, non seguito da alcuna attività da parte degli eredi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)