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Sez. 6, Sentenza n. 24346 del 12/05/2025 Cc. (dep. 02/07/2025) Rv. 288299-01

IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - IN GENERE | Deposito telematico - Regime transitorio ex art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 - Trasmissione ad indirizzo PEC diverso da quello designato ma riferibile all'ufficio che ha emesso il provvedimento - Inammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288299-01

IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - IN GENERE

In tema di impugnazioni proposte nel periodo transitorio di cui all'art. 87-bis, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è causa di inammissibilità la trasmissione dell'atto di gravame ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello specificamente designato per la ricezione, purché riferibile al medesimo ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato ed indicato nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore Generale dei servizi informativi e automatizzati del ministero della giustizia.

Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 24 com. 4, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 24 com. 6 lett. E, Legge 18/12/2020 num. 17 art. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis, Legge 30/12/2022 num. 199 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)